Secondo l’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000 il danno biologico è definito come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il risarcimento sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Come si evince dall’ultima parte del comma 1 dell’articolo di legge, il danno è risarcibile a prescindere dalle ripercussioni sulla capacità di produrre redditto del danneggiato, quindi rientrano tra gli aventi diritto all’indennizzo anche i soggetti che non lavorano come i disoccupati, i bambini e i pensionati. Questa è la principale differenza con il danno patrimoniale, che incide nella sfera patrimoniale del danneggiato, causando un danno economico dovuto alle conseguenze negative sulla capacità di guadagnare della persona.
Il danno biologico, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico (fratture, ferite, ecc.) o psichico (ansia, stress, ecc.) che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.
Tra i casi rientranti nella sfera del danno biologico ci sono : i danni all’aspetto esteriore della persona, la riduzione della capacità dell’individuo nel relazionarsi con gli altri e la perdita di opportunità di lavoro.