Richiesta di risarcimento
Per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato potrà quindi attivare nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 148 CdA, nei termini previsti dall'articolo 145 CdA, fermi rimanendo i diritti dell'impresa del responsabile civile, che deve essere notiziata della procedura risarcitoria ed alla quale è data facoltà di intervenire nel giudizio per estromettere l'impresa assicuratrice del veicolo sul quale si trovava il soggetto trasportato riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento, tuttavia, ha poi il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
In ogni caso, il trasportato conserva il diritto ad essere risarcito dell'eventuale maggior danno subito da parte dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, laddove quest'ultimo risulti coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Azione per il risarcimento danni
L'applicabilità dell'articolo 145 CdA anche al risarcimento del terzo danneggiato comporta un'importante conseguenza.
L'azione per il risarcimento del danno, infatti, può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni (trattandosi di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza.
Pluralità di trasportati
Occorre infine fare un'importante precisazione relativa al caso in cui a bordo di un veicolo vi siano più trasportati.
Laddove ricorra una simile ipotesi, infatti, se il risarcimento dovuto dal responsabile supera complessivamente le somme assicurate si applica l'articolo 140 CdA, con la conseguenza che i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione vengono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.